
Targa del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna
Doping e farmaci, fu assoluzione piena per la Juventus
22 aprile 2025
Analizziamo in questa sezione, scrivendo in modo semplice ed esaustivo, le sentenze che hanno dimostrato che la Juventus è risultata pulita per ciò che concerne le accuse di Doping e Frode sportiva (per uso di farmaci leciti). Moltissime testate giornalistiche però erroneamente e/o volutamente scrissero: "Juve salvata dalla prescrizione", non è così (due errori nella stessa frase) e vediamo perché.
Innanzitutto il processo ordinario riguardava il medico sociale Riccardo Agricola e l'amministratore delegato Antonio Giraudo, difatti il nocciolo della questione è basato sulla legge del 1989 riguardante la Frode sportiva, che interessa le persone e non le società. La Juventus infatti è stata giudicata dalla giustizia sportiva come previsto dal protocollo dell'ordinamento giuridico italiano, ed è stata assolta.
In primo grado Agricola fu condannato. Sentenza ribaltata in appello con l'assoluzione sia per Doping (riguardante la somministrazione di EPO) che per il cosiddetto abuso di farmaci leciti, fulcro della questione.
Il primo punto che andiamo ad analizzare riguarda il parere dato dalla Cassazione, dopo avvenuta prescrizione. L'accusa infatti ha presentato ricorso fuori tempo massimo, forse una sorta di modo per rifugiarsi nella decorrenza dei termini e sfruttare un cavillo su cui costruire il proprio discernimento.
La Cassazione, come vedremo più avanti, ha dichiarato che il giudizio della questione non era di sua competenza (e questo già la dice lunga perché ha formalmente affidato ogni decisione agli organi di giustizia sportiva), ha confermato l'assoluzione per Doping mentre ha abrogato (senza condannare nessuno) una parte della precedente sentenza e cioè quella riguardante l'uso di farmaci leciti, per una capziosità, vediamo quale.
L'annullamento è scaturito per motivazioni insufficienti in quanto per la Corte territoriale la Legge 13 dicembre 1989, n. 401 che recita: «chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da Euro 258 a Euro 1032. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa», era applicabile solo ai casi dove circolava denaro o beni materiali, mentre per la Cassazione (facendo leva sulla locuzione "o altra utilità o vantaggio") anche chi somministrava sostanze alteranti, ovvero dopanti, poteva essere punito, in quanto impegnato a mutare il genuino svolgimento delle competizioni tramite atti fraudolenti.
La motivazione di assoluzione in appello si basava principalmente su questo mentre secondo la Cassazione si sarebbe dovuto articolare meglio la sentenza in base a concetti che spieghiamo di seguito. La Corte Suprema ha quindi trovato una banale sottigliezza che ha causato l'annullamento del giudizio precedente. Banale è perché nella Sentenza della Corte stessa, a pagina 24, parlando di Frode sportiva, spiega inequivocabilmente che le sostanze dopanti, sono quelle vietate (cioè nella lista dei farmaci dopanti). Di conseguenza non è stata rilevata nessuna frode.
È bene ricordare che anche un farmaco per il raffreddore per certi versi influisce migliorando le prestazioni sportive, in quanto, ad esempio, accorcia i tempi di recupero e migliora le condizioni dell'atleta su vari parametri. Inoltre il medico può anche prescrivere una dose oltre il raccomandato se lo ritiene opportuno. Ed è proprio questo un altro punto fondamentale a favore degli imputati. Infatti vi era anche la mancanza di una legge specifica sui dosaggi.
Per spiegare meglio il concetto ricordiamo che durante il processo d'appello è emerso che non erano stati riscontrati valori superiori ai limiti fissati nei protocolli antidoping e che la situazione dei calciatori della Juventus, sia con riferimento ai valori ematologici medi, sia in relazione a quelli del bilancio marziale, non si discostava dalle medie della popolazione nazionale.
Le prestazioni alterate dal doping si hanno quando gli atleti risultano con valori al di fuori dei parametri consentiti, allorquando i parametri sono rispettati non c'è una alterazione significativa, quindi non c'è doping e di conseguenza non si può arrivare a una condanna.
La Cassazione seppur sopraggiunti i termini di prescrizione, ha dichiarato astrattamente (cioè non corrispondente alla realtà oggettiva, ipoteticamente) condivisibile (notare il condizionale) il ricorso dell'accusa. Che cosa vuol dire? Significa che sarebbe stato fattibile accogliere la richiesta accusatoria se fosse esistita una legge che regolava, tramite parametri ben definiti, i dosaggi di farmaci leciti. Tale legge specifica è la Legge 14 dicembre 2000, n. 376. Entrata in vigore ben oltre il periodo in questione (che va dal 1994 al 1998). Ricordiamo che l'ordinamento giuridico non prevede nemmeno l'applicazione della legge in modo retroattivo.
Alla luce di tutto ciò, le decisioni effettive sono state prese dalle autorità sportive, quindi non è corretto parlare di prescrizione perché la Juventus è stata giudicata (ed assolta) eccome dai seguenti enti: Wada (Agenzia Mondiale Antidoping), Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e del Tribunale Arbitrale dello Sport, meglio conosciuto come TAS di Losanna (https://www.rdes.it/newsletter/newsletter10/index.html), considerato l'organo di ultima istanza per la risoluzione di dispute in ambito sportivo (quindi in questo caso il più autorevole organo del panorama giuridico) e le sue decisioni sono considerate assimilabili a quelle dei tribunali ordinari.
L'assoluzione è maturata in quanto solo le sostanze proibite dalla lista dei farmaci dopanti possono collegarsi ad un reato e la società bianconera non ha mai somministrato nulla di vietato, infatti nessun calciatore della squadra è mai risultato positivo ad un controllo anti-doping e i giocatori hanno sempre dichiarato ciò che prendevano ai test antidoping post-partita.
La Corte di Cassazione, annullando in parte la sentenza d'appello ha dichiarato, a pag. 38 della sentenza, che alla Corte stessa non compete la valutazione del merito delle condotte incriminate.
All'epoca, come è emerso durante il processo, era consuetudine nel calcio ed in altri sport utilizzare vari farmaci leciti in diverse modalità e solo il PM di Torino si è interessato alla questione. Conseguentemente si è venuta a creare una grande e grave disparità di trattamento visto che i farmaci utilizzati dalla Juventus erano adoperati anche dalle altre squadre.
Dagli archivi della FIGC per esempio si noti che il 4 gennaio 1998 per la partita Inter-Juventus i nerazzurri dichiararono al controllo antidoping di aver assunto Aulin, Flectadon e Voltaren. Il 22 febbraio 1998 la Fiorentina, avversaria della Juve, dichiarò addirittura i seguenti prodotti: Friliver Energy, Creatina complex, Polase, Esafosfina flebo, Cebion compresse, Neoton cv, Odue, Ferlixit, Prefolic, Liosfernan, Epargriseovit, Ipoazotal, Feldene. Sempre in quell'anno sono stati resi noti tramite documenti i farmaci dichiarati, in varie partite da: Cagliari, Genoa, Fidelis Andria, Fiorentina, Foggia, Inter, Lazio, Monza, Napoli, Pescara, Piacenza, Roma, Sampdoria, Torino, Ravenna e Reggina.
Concludendo, è stata l'accusa a rifugiarsi nella prescrizione (presentando il ricorso fuori tempo massimo), che scatta allorché non sia stato possibile giungere ad una sentenza di condanna e, dopo sette anni di processo, era inevitabile.
La prescrizione evita eventuali abusi da parte del sistema giudiziario che si potrebbero verificare se il reato venisse perseguito a lunga distanza di tempo danneggiando eventuali innocenti con l'eccessiva durata del processo. Col passare del tempo diventa sempre più difficile recuperare prove e le memorie dei fatti potrebbero svanire, ergo il processo comprometterebbe il diritto alla difesa. Inoltre c'è il principio di sanzionare l'inerzia dello Stato: se lo stato non agisce tempestivamente la prescrizione viene classificata come sanzione per inerzia (allo Stato) o Prescrizione per inerzia. Diverso è quando eventuali reati vengono alla luce fuori tempo massimo e quindi non si avvia nemmeno il processo. Qui non si parla di prescrizione come sanzione per inerzia, ma solo di Prescrizione.
La Corte territoriale in appello e tutti i vari organi di giustizia sportiva si erano già espressi con sentenze di assoluzione e la Cassazione, dichiaratasi incompetente, non ha condannato Agricola e Giraudo. L' annullamento della sentenza d'appello della Corte territoriale, visto che è avvenuta dopo decadenza dei termini, sembra essere un blocco ad una eventuale richiesta allo Stato di risarcimento danni da parte degli imputati.